BetterTogether News
  • Blog
  • Contact
Gennaio 20, 2026

Oblio Oncologico aggiornamento modelli precontrattuali – Provvedimento Ivass n.169 del 15 gennaio 2026

Oblio Oncologico aggiornamento modelli precontrattuali – Provvedimento Ivass n.169 del 15 gennaio 2026
Gennaio 20, 2026

cosa dice la legge sull'oblio oncologico?

La legge 193/2023 (in G.U. n.294/2023) introduce il divieto per imprese e distributori di assicurazioni, in sede di stipula o rinnovo di contratto, a chiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un periodo di 10 anni (riducibili a 5 per i minori di 21 anni) dal trattamento attivo e in assenza di recidive o ricadute.

Inoltre, le informazioni su patologie oncologiche – se acquisite precedentemente all’entrata in vigore della legge – non possono essere utilizzate ai fini di valutazione del rischio o solvibilità del contraente, se nel frattempo ha maturato i requisiti per il diritto all’oblio oncologico.

cosa stabilisce il provvedimento ivass 169/2026?

Il Provvedimento Ivass n.169 del 15 gennaio 2026, si compone di quattro articoli:

Articolo 1.  Modifica e integra il Regolamento Ivass (n.20 del 2/8/18), aggiungendo all’elenco delle definizioni: “conclusione del trattamento attivo della patologia” e “diritto all’oblio oncologico”. Inoltre, rispetto all’esercizio del diritto all’oblio, si introducono l’articolo 56-bis e l’articolo 56-ter nel Reg. n. 40/2018. I quali, rispettivamente, prevedono che:

  • In caso di stipula di contratto, i distributori forniscano ai clienti l’informativa sul diritto oncologico con indicazione nei Mup (Moduli unici precontrattuali);
  • In caso di rinnovo l’obbligo sia il medesimo, qualora l’informativa non fosse stata fornita in precedenza.
  • Le informazioni su pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite, né dal cliente né altrove, compreso il rischio di patologia oncologica del contraente o lo stato di salute dei familiari.
  • Se le informazioni sanitarie sono già state acquisite non possono essere utilizzate in nessun caso.
  • Ci sia obbligo per i distributori a procedere alla cancellazione delle informazioni già in possesso sulla patologia oncologica pregressa, entro 30 giorni dal ricevimento di certificazione di avvenuto oblio oncologico.

Articolo 2. Dispone l’inserimento nei DIP aggiuntivi (Documenti informativi precontrattuali) dell’informativa sull’oblio oncologico.   

Articolo 3 e 4. Contengono la disciplina transitoria e l’obbligo per imprese e distributori di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

il punto

Il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, recepisce molte delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria, come FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) e FIAGOP (Federazione Italiana delle Associazioni di Genitori e Guariti in Oncoematologia Pediatrica).

L’associazione FAVO e in modo particolare il suo segretario generale Dott.ssa Elisabetta Iannelli, con i quali abbiamo collaborato, sono da sempre portavoce effettivi e rappresentanti concreti di queste problematiche.

Leggi di più sull’argomento: Oblio oncologico a che punto siamo?

BetterTogether
Articolo precedentePolizza Nat-Cat: obbligo e scadenzepolizza nat-cat obbligo scadenze

Tag

aids airc anci andos assicurazione assicurazione malati oncologici BetterTogether covid diabete 2019 dipartimentopolitichegiovanili Donne FAVO giornata del diabete guerra HIV INCLUSIONE incontro donna Info lila lilt oblio oncologico ottobre rosa ottobre rosa 2020 pace PLWHIV polizza polizza assicurativa polizzacatastrofale polizzahiv polizzanatcat polizza vita per diabetici polizze malati oncologici prevenzione seno rischi esclusi rischiesclusi runts scu serviziocivileuniversale Swiss Re TcmHiv terzo settore terzosettore tumore al seno ucraina volontariato

articoli

Oblio Oncologico aggiornamento modelli precontrattuali – Provvedimento Ivass n.169 del 15 gennaio 2026Gennaio 20, 2026
Polizza Nat-Cat: obbligo e scadenzeLuglio 15, 2025
Polizza CatastrofaleMarzo 24, 2025
logo BetterTogether s.r.l

contatti

Via Flavio Stilicone, 151
00175 - Roma - ITALIA

+06 764908
info@bettertogether.cloudwww.bettertogether.cloud/IT
BetterTogether
Il marchio BetterTogether è di proprietà di BetterTogether S.r.l. - capitale sociale € 300.000,00