cosa dice la legge sull'oblio oncologico?
La legge 193/2023 (in G.U. n.294/2023) introduce il divieto per imprese e distributori di assicurazioni, in sede di stipula o rinnovo di contratto, a chiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un periodo di 10 anni (riducibili a 5 per i minori di 21 anni) dal trattamento attivo e in assenza di recidive o ricadute.
Inoltre, le informazioni su patologie oncologiche – se acquisite precedentemente all’entrata in vigore della legge – non possono essere utilizzate ai fini di valutazione del rischio o solvibilità del contraente, se nel frattempo ha maturato i requisiti per il diritto all’oblio oncologico.
cosa stabilisce il provvedimento ivass 169/2026?
Il Provvedimento Ivass n.169 del 15 gennaio 2026, si compone di quattro articoli:
Articolo 1. Modifica e integra il Regolamento Ivass (n.20 del 2/8/18), aggiungendo all’elenco delle definizioni: “conclusione del trattamento attivo della patologia” e “diritto all’oblio oncologico”. Inoltre, rispetto all’esercizio del diritto all’oblio, si introducono l’articolo 56-bis e l’articolo 56-ter nel Reg. n. 40/2018. I quali, rispettivamente, prevedono che:
- In caso di stipula di contratto, i distributori forniscano ai clienti l’informativa sul diritto oncologico con indicazione nei Mup (Moduli unici precontrattuali);
- In caso di rinnovo l’obbligo sia il medesimo, qualora l’informativa non fosse stata fornita in precedenza.
- Le informazioni su pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite, né dal cliente né altrove, compreso il rischio di patologia oncologica del contraente o lo stato di salute dei familiari.
- Se le informazioni sanitarie sono già state acquisite non possono essere utilizzate in nessun caso.
- Ci sia obbligo per i distributori a procedere alla cancellazione delle informazioni già in possesso sulla patologia oncologica pregressa, entro 30 giorni dal ricevimento di certificazione di avvenuto oblio oncologico.
Articolo 2. Dispone l’inserimento nei DIP aggiuntivi (Documenti informativi precontrattuali) dell’informativa sull’oblio oncologico.
Articolo 3 e 4. Contengono la disciplina transitoria e l’obbligo per imprese e distributori di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
il punto
Il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, recepisce molte delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria, come FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) e FIAGOP (Federazione Italiana delle Associazioni di Genitori e Guariti in Oncoematologia Pediatrica).
L’associazione FAVO e in modo particolare il suo segretario generale Dott.ssa Elisabetta Iannelli, con i quali abbiamo collaborato, sono da sempre portavoce effettivi e rappresentanti concreti di queste problematiche.
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