Obbligo polizza catastrofale anche per le attivita' ricettive
Negli ultimi anni il tema della gestione del rischio è entrato stabilmente anche nel settore turistico. L’Italia è uno dei Paesi europei più esposti a rischio sismico e idrogeologico e la protezione del patrimonio immobiliare non è più soltanto una scelta prudenziale, è diventata un elemento strutturale della gestione d’impresa.
L’Italia combina due fattori critici: l’alta esposizione a rischio sismico-idrogeologico e la bassa diffusione di coperture assicurative contro gli eventi catastrofali.
Senza assicurazione, il costo delle calamità ricade sulla collettività e sulle imprese stesse, con impatti devastanti sulla continuità operativa.
L’obbligo introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023 n.213 non è quindi un mero adempimento formale:
integra la gestione del rischio nella normale organizzazione dell’impresa turistica, rendendo la protezione del patrimonio immobiliare e strumentale parte integrante della strategia aziendale.
In questo contesto si inserisce l’obbligo introdotto dalla Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che impone alle imprese, iscritte al Registro delle Imprese, la stipula di una polizza assicurativa contro i danni direttamente causati da eventi catastrofali alle immobilizzazioni materiali.
Non è un incentivo, non è facoltativa: è un obbligo normativo che coinvolge pienamente anche il comparto turistico‑ricettivo.
Tutte le strutture ricettive HANNO l'obbligo di stipulare la polizza?
La norma si applica alle imprese con sede legale in Italia (o stabile organizzazione nel territorio nazionale) iscritte al Registro delle Imprese.
Nel turismo rientrano tipicamente:
- hotel e alberghi organizzati in forma societaria;
- società che gestiscono strutture ricettive;
- ditte individuali che esercitano attività ricettiva in forma imprenditoriale;
- property manager iscritti alla Camera di Commercio.
Sono invece esclusi i privati che affittano senza esercizio d’impresa e senza iscrizione al Registro delle Imprese. La distinzione non è tra “affitti brevi sì/no”, ma tra attività privata e attività imprenditoriale.
cosa succede se non sI OTTEMPERA ALL'OBBLIGO entro i termini?
Con il decreto ministeriale 18 giugno 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adeguato la disciplina degli incentivi di competenza della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, stabilendo che l’accesso alle agevolazioni elencate nel decreto è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula delle polizze cat nat di cui alla Legge di bilancio 2024.
La mancata stipula della polizza – e dunque l’esclusione dagli incentivi pubblici – può avere un impatto finanziario notevole per le aziende del settore ricettivo. Molti progetti di sviluppo, innovazione e riqualificazione dipendono infatti dal sostegno economico fornito da questi bandi.
Gli albergatori che desiderano beneficiare di fondi e agevolazioni devono considerare la polizza catastrofale non come un costo aggiuntivo, ma come un investimento indispensabile per proteggere il proprio futuro e per non precludersi importanti opportunità di sviluppo.
⭐Per hotel e ristoranti, settori che storicamente accedono a bandi per riqualificazione, efficientamento energetico, digitalizzazione, l’inadempimento può costare molto più del premio assicurativo.
quali sono le scadenze per il settore turistico ricettivo?
La scadenza è stata oggetto di più proroghe. Inizialmente il termine era stato fissato al 31 dicembre 2024, ma dato il poco tempo di preavviso è stato successivamente prorogato. Con il Milleproroghe (DL 202/2024, conv. in L. 15/2025) la scadenza ultima per adeguarsi all’obbligo, è stata fissata al 31 marzo 2026.
⭐Gli hotel e tutte le strutture ricettive imprenditoriali devono quindi adeguarsi entro il 31 marzo 2026.
Ma quanto costa una polizza contro gli eventi catastrofali?
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Le variabili alla base del calcolo del premio assicurativo sono tante: la rischiosità del territorio dove sono ubicati gli immobili, la probabilità di eventi calamitosi in quella zona, la vulnerabilità dei beni assicurati, le caratteristiche costruttive dell’immobile, la collocazione dell’immobile all’interno dell’edificio (distanza da terra in numero di piani), il capitale assicurato e così via.
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